Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 (*).
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni(*)

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 11.
(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).

Articolo 11.
(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).

        1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di

        Identico.


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concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
        2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
 

Articolo 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport).
 

        1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

          2. Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 11-ter.
(Rilascio di biglietti gratuiti per i minori).
 

        1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

 

Articolo 11-quater.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori).
 

        1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle diecimila unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
 

Articolo 11-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).
 

        1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»;

            b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»;

            c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        «6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono


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  tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;

            d) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

            e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo».

 

Articolo 11-sexies.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo).
 

        1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alfine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto».